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Regolamento Circhi Città di Castelnuovo Scrivia AL

ORDINANZA SULL’UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE

ESOTICHE E DOMESTICHE NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

 

IL SINDACO

 

 

VISTO l'art.3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

 

VISTO l'art. 1 del R.D. n. 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

 

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

 

VISTI il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635 del 6.5.1940), art. 129, e la Circ. 20.12.1999, n. 559;

 

VISTO il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;

 

VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;

 

VISTO il D.M. del 31.12.1979 Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

 

VISTA la L. n. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

 

VISTO la Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 Animali selvatici ed esotici in cattività - Vigilanza Veterinaria Permanente;

 

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

 

VISTA la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59) e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.275.

 

VISTO il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

 

PRESO ATTO che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, con aggiornamento al 13.4.2006, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. n. 150/92 e della L. n. 426/98;

 

PRESO ATTO che, con parere del 20 Gennaio 2006, la Commissione Scientifica CITES ha evidenziato che le barriere elettrificate a basso voltaggio per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali nei circhi – sistema di contenimento largamente usato - non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica, specialmente per gli animali di grossa taglia;

 

VISTA la L. n. 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

 

VISTO l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità Amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

 

VISTO IL Regolamento n 1/05 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

 

PREMESSO CHE viene qui riconosciuto il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo circense in cui vengano valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all’impiego degli animali;

 

RAVVISATA la imprescindibile necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

 

CONSIDERATO CHE negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi o di irregolarità amministrative nella loro detenzione, che hanno portato a pronunce di condanna penale nonché sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture con evidente aggravi di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli animali talvolta sequestrati;

 

CONSIDERATO che autorevoli pareri tecnici scientifici confermano inoltre dell’inappropriatezza sul piano pedagogico, formativo, psicologico della frequentazione dei bambini dei circhi (è possibile citare i pareri?)

 

CONSIDERATO CHE, in virtù di UNA crescente sensibilizzazione nei confronti del benessere animale, da ormai diversi anni, molti comuni hanno ritenuto opportuno prendere posizione sull’argomento emanando regolamenti e ordinanze comunali che, nel rispetto delle normative nazionali, tutelino per quanto possibile il benessere degli animali detenuti nei circhi e si pongano come deterrente per una diffusione di questo tipo di spettacolo;

 

CONSIDERATO che, in attesa dell'emanazione di una apposita regolamentazione sull'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, occorre dettare disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

 

CONSIDERATO  inoltre che a differenza di altre classi di animali non vi sono per quanto riguarda i rettili normative specifiche relativamente al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare tali specie.

 

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

 

 

ORDINA

 

1.      CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall’Amministrazione Comunale.

 

2.      DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta  cui allegare:

a)    Documentazione che consenta di  identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;

b)    Documento d’identità del/dei titolare/i dell’impresa corredato da polizze assicurative e  di cedole di pagamento, in originale; 

c)     Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

d)    Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;

e)     Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;

f)       Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l’effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

 

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

 

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento finale,

 

Altri documenti

g)    Planimetria con data e firma;

h)     Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

i)        Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali

j)        Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

k)      Copia dell’autorizzazione prefettizia.

 

3.      DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.

2. Data di acquisizione.

3. Origine e provenienza.

4. Dettagli sulla natura di eventuali  malattie o ferite.

5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.

6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.

7. Effetti del trattamento.

8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.

9. Diagnosi post mortem.

 Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

 

4.      IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

a)    mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;

b)    esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi

c)     fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

 

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

 

5.      TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore

- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)

- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi   domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame

- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

 

6.      PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

 

7.      CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

 

8.      ESIBIZIONI AL DI FUORI  DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.

 

9.      SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

 

10. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

 

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

 

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

 

Pertanto,  in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

 

Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di rettili.

 

 

11. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE , PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

 

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l’integrazione del reato di maltrattamento di animali.

 

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra.

 

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di  maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

 

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

 

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

 

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

 

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

 

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), copostipide dell'Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama giama) che sono forme domestiche.

 

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

 

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

 

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

 

ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta  dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

 

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

 

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

 

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

 

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

 

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

 

 

DISPONE

 

·        che fatte salve eventuali normative speciali e salva la competenza della P.G ai sensi dell’art 55 C.P.P. in materia di reati, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;

·        che qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, e senza pregiudizio per l’azione penale, richiederanno al Comune, la revoca dell’autorizzazione all’attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o,  qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali);

·        che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell’art. 6 della 241/90. per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge. Nei casi più gravi si potrà anche incorrere in un’ordinanza di sospensione dell’attività o procedere a seconda dei casi;

·        che, senza pregiudizio per l’azione penale, le violazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del vigente TU.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000, la cessazione immediata dell’attività e/o l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo  di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa;

·        L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981;

·        Le violazioni di cui agli art.li 5,6,7,8,9,saranno trasmesse all’autorità giudiziaria competente per la valutazione della sussistenza dei reati, in particolare ai sensi della legge 189 del 2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

·        che l’entrata in vigore della presente Ordinanza è fissata al ........

 

 

 

 

 

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